E' costituita la Fondazione "La Rosa Rossa ONLUS" con sede a Milano. E' previsto espressamente l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"o dell'acronimo "ONLUS".
Art. 2
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di favorire l'attuarsi di iniziative con finalità di solidarietà sociale, nel campo socio-sanitario, della istruzione, della formazione e della beneficenza, ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica, alla coscienza morale, alla verità ed ai principi di giustizia da esso promanati. Fra le altre, la sua attività consiste nel promuovere e concorrere con aiuti e sussidi alla
•assistenza e nella cura a domicilio o presso adeguate strutture sanitarie normalmente ubicate in paesi sviluppati, di persone,con particolare attenzione ai minori di età, alle quali non sia assicurato, nel loro paese di residenza, un livello dignitoso di assistenza, diagnosi e cura sanitaria per ragioni socio-economiche o politiche, quali lo stato di sottosviluppo del paese di residenza o il basso livello di reddito pro-capite, l'assenza nel paese di residenza di strutture sanitarie o la loro non accessibilità a persone dotate di pochi mezzi economici, la esistenza, nei paesi di residenza, di eventi bellici, carestie, epidemie od altre cause ostative alla erogazione di prestazioni socio-sanitarie;
•istituzione e gestione di centri di ascolto per soggetti instato di prostrazione mentale e fisica;
•alla istruzione e formazione delle persone, anche mediante borse di studio, con particolare attenzione ai minori di età, alle quali non sia assicurato, nel loro paese di residenza, un livello dignitoso di educazione ed istruzione per ragioni socio-economiche o politiche, quali lo stato di sottosviluppo del paese di residenza o il basso livello di reddito pro-capite,l'assenza nel paese di residenza di strutture educative o scolastiche o la loro non accessibilità a persone dotate di pochi mezzi economici, la esistenza, nei paesi di residenza, dieventi bellici, carestie, epidemie od altre cause ostative alla erogazione di tali servizi;
•alla realizzazione e nella eventuale gestione di strutture socio-sanitarie, educative e scolastiche per consentire la realizzazione dei fini di cui ai punti precedenti;
•alla attività di beneficenza volta a soddisfare, per prima cosa,ai bisogni primari, quali cibo ed acqua, dei soggetti svantaggiati di cui ai punti precedenti. Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività istituzionali ed accessorie:
Attività Istituzionali:
a)elaborare e realizzare, direttamente o indirettamente, interritorio italiano ed estero, attività e progetti che possano favorire servizi di natura sanitaria, socio-educativa e religiosa nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico;
b)intervenire in aiuto a persone, direttamente o indirettamente, in territorio italiano ed estero, in particolare minori d'età, che a causa di patologie, incidenti, eventi bellici o qualunque altro accadimento abbiano subito mutilazioni degli arti. Fornire loro le cure ortopediche necessarie, inclusa la fornitura di protesi. L'erogazione di tale servizio assistenziale avverrà in loco, oppure presso strutture sanitarie italiane laddove specifiche necessità non possano essere soddisfatte sul posto, per carenza di strutture e/o di competenze locali;
c)concorrere con aiuti e sussidi alla promozione, costituzione e fondamento di opere a carattere missionario e caritativo, sia in Italia che all'estero, anche con concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili e della ricerca.;
d)istituire ed erogare borse di studio ed altri strumenti connessi di sostegno finanziario per quanti, nei settori di intervento della fondazione, risultino essere soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, quali possono essere i soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, situazioni di devianza, di degradoe grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. In tali casi la Fondazione verificherà l'effettiva condizione di disagio economico dei soggetti potenziali destinatari dello strumento di sostegno finanziario, con riguardo al settore di intervento di solidarietà sociale, in quanto l'effettiva condizione di disagio economico, viene stabilità con modalità e limiti (patrimoniali e reddituali) che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale, precisando che nei settori dell'istruzione e della formazione, la Fondazione, al fine di individuare la condizione di disagio economico del soggetto richiedente l'assegnazione della borsa di studio, può fare riferimento, per la definizione della condizione di svantaggio economico, ai limiti I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente - Dlgs31/03/1998 n. 109) stabiliti per l'esenzione del pagamento delle tasse universitarie nell'ambito regionale di operatività della Fondazione;
e)promuovere e sostenere attività di assistenza e di ricerca-intervento sociali, volte a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali.
Attività Accessorie
a)operare, nell'ambito della comunità civile e religiosa, per promuovere una cultura comunitaria capace di offrire opportuni sostegni alle famiglie, fin dal loro nascere, di restituire centralità ai bambini ed alle loro domande, di orientare le scelte degli enti locali, in chiave di prevenzione;
b)sviluppare e diffondere una attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;
c)promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppo di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione, e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona/benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita e della dottrina della Chiesa;
d)preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale, ed educativa, compresa la formazione di missionari religiosi e laici, atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, ditte, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei poveri. Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni. La Fondazione s'impegna, inoltre, a coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica e culturale e, ove ritenuto opportuno, economica.
Art. 3
Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente della Fondazione; il Revisore dei Conti.
Art. 4
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, due sono Consiglieri a vita, la cui prima nomina è fatta in sede di costituzione, mentre gli altri Consiglieri durano in carica sino a revoca o dimissioni.In caso dì rinuncia o impossibilità di svolgere l'incarico da parte di un Consigliere a vita, i Consiglieri rimasti in carica nomineranno un altro Consigliere che farà parte del Consiglio fino alla scadenza naturale del mandato. I consiglieri una volta nominati scelgono al loro interno il Presidente.
Art. 5
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.
Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:
- deliberare le direttive generali che disciplinano le attività, icriteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- curare la programmazione e l'attuazione delle varie iniziative dell'ente, determinare contenuti, modalità ed eventuali regolamenti;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente;- in caso di scioglimento della Fondazione, deliberare in merito alla liquidazione del patrimonio della fondazione e sulle eventuali osservazioni dell'autorità competente. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi nei limiti di legge. Il Consiglio potràinoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno opiù Consiglieri Delegati, determinandone i poteri e le eventuali indennità di carica nei limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione è convocato su richiesta di un Consigliere a Vita o del Presidente. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione ovvero per posta elettronica o con altra modalità comunque idonea ad attestarne il ricevimento il giorno precedente l'adunanza. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di tutti i suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 6
Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Ad esso spetta la rappresentanza dell'ente di fronte a terzi o in giudizio e la cura dell'esecuzione delle delibere consiliari.
Art. 7
Il Revisore dei Conti, viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, ed è scelto nell'elenco dei Revisori dei Conti tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Esso dura in carica cinque anni e può essere riconfermato anche per più mandati. Nelle more della nomina del nuovi Revisore dei Conti, il Revisore dei Conti uscente continuerà a svolgere il suo incarico. Al Revisore dei Conti è affidata la vigilanza e il controllo amministrativo sulla gestione della Fondazione. A tal fine esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno. Spetta inoltre al Revisore dei Conti l'incarico di verificare la corretta sostituzione di un Consigliere a vita in caso di sua cessazione.
Art. 8
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalla dotazione iniziale pari a euro 100.000 (centomila), conferiti alla Fondazione con l'atto costitutivo, di cui €50.000 costituiscono il fondo di dotazione ed € 50.000 il fondo di gestione;
- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione a tal fine;
- da eventuali incrementi deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non comporta modifiche statutarie.
Art. 9
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. La Fondazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 10
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Qualora il Consiglio di Amministrazione accertasse che lo scopo statutario è esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o che il patrimonio è divenuto insufficiente, chiederà all'Autorit àdi vigilanza la declaratoria di estinzione della Fondazione e procederà all'attivazione delle procedure di liquidazione. Nei casi previsti al comma precedente, e in generale quando ricorrono le cause di estinzione, di scioglimento, di revoca della personalità giuridica previste dalla legislazione vigente, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito I'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662,salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Ove fosse necessario il consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, fissandone il compenso nei limiti di legge.
Art. 11
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.